Tweet |
La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la recente sentenza n. 55921/2018, depositata il giorno 12/12/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un indagato al quale, in presenza di gravi indizi di compartecipazione nei reati di falso strumentale alla truffa ai danni del servizio sanitario, erano stati sequestrati in via preventiva gli importi incassati dalla struttura della quale era rappresentante e proprietario ritenuti essere il frutto dei reati suddetti in quanto costituenti il vantaggio economico indebitamente conseguito dal predetto.
La Suprema Corte ha osservato, per quel che interessa in questa sede, che l’ordinanza emanata dal Tribunale in sede di riesame del precedente provvedimento del GIP, ha ricostruito i fatti sulla base delle risultanze investigative (consistite anche in numerose intercettazioni ambientali e telefoniche dalle quali emergeva la piena condivisione dell’indagato dei meccanismi attuati per l’illecita locupletazione), supportate tecnicamente dalle verifiche effettuate dai consulenti de P.M. e dalla commissione appositamente nominata dall’azienda sanitaria interessata.
Da quanto precede è emersa la gravità indiziaria degli elementi relativi alla contestata associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di numerose cartelle cliniche, con specifico riferimento alle schede di dimissione ospedaliera (SDO) soggette ad alterazione (in relazione anche a interventi mai eseguiti), poi trasmesse all’azienda sanitaria pubblica per la relativa liquidazione delle cure asseritamente prestate in regime di ricovero ordinario, con attribuzione del relativo DRG.
In particolare, secondo la ricostruzione operata nel provvedimento impugnato, la somministrazione di un prodotto di derivazione ematica effettuata mediante prestazione ambulatoriale (che la clinica non avrebbe potuto effettuare secondo la convenzione in atto) veniva ingiustamente codificata con un DRG relativo al regine di ricovero ospedaliero con conseguente indebito incasso di somme corrisposte per questo illegittimo titolo.